Gazzada Schianno

Gazzada Schianno

Regolamento biblioteca

Regolamento per il servizio della biblioteca

Art. 1 - La Biblioteca “Soci Fondatori CAI Gazzada Schianno” ha sede nei locali della sezione di Gazzada Schianno del Club Alpino Italiano.

Art. 2 - L’orario di apertura della biblioteca è il seguente:

  • martedì e venerdì: 21.00 - 23.00
  • per aperture fuori orario è possibile concordare un appuntamento con il responsabile della biblioteca.

Art. 3 - Tutti i soci CAI della sezione di Gazzada Schianno, in regola con il tesseramento, possono accedere gratuitamente alla consultazione e ai prestiti, con le modalità e le cautele stabilite dal regolamento; ai soci CAI di altre sezioni e ai non soci verrà richiesto un documento d'identità.

Art. 4 - Tutte le opere possono essere consultate solamente in sede.

Art. 5 - È istituito solo presso la biblioteca il servizio prestito dei libri. Non è attivo il servizio prestito dei libri interbibliotecario.

Art. 6 - Gli utenti devono aver massima cura dei libri o del materiale avuto in prestito, non danneggiarlo, astenendosi, in particolare, dall’apporvi scritte o segni.

Art. 7 - Le opere rare o di particolare pregio sono escluse dal prestito a domicilio, salvo autorizzazione del responsabile della biblioteca.

Condizioni particolari di prestito saranno ammesse in casi eccezionali e motivati (consultazione per studio redazione di tesi) in questi casi il beneficiario si impegna a fornire copia delle eventuali pubblicazioni alla biblioteca.

Sono inoltre esclusi dal prestito:

  • le opere edite più di cinquant'anni fa
  • le guide in genere e i manuali e i vecchi volumi esauriti sul mercato
  • le carte topografiche, i periodici e le miscellanee
  • le opere in precario stato di conservazione

Il prestito sarà concesso per i volumi in duplice copia, se in buono stato di conservazione, a discrezione del responsabile della biblioteca

Art. 8 – Non si potranno avere in prestito contemporaneamente più di due opere (e di complessivi quattro volumi).

La durata del prestito è di 15 giorni prorogabile per ulteriori 15 giorni.

Art. 9 – Chi danneggia o perde un'opera dovrà pagare una penale pari al valore di mercato pena l'esclusione dal prestito sino al saldo di quanto dovuto.

Art. 10 – Le opere o il materiale concesso in prestito saranno consegnate previa compilazione dell'apposita scheda.

La biblioteca conserva (per un periodo di tempo di almeno un anno) le schede \ registrazioni dove sono elencati i dati identificativi dell’opera, la data di consegna e restituzione, cognome nome e la firma leggibile del richiedente.

Art. 11 – Il responsabile della biblioteca ha la facoltà di richiedere l'immediata restituzione delle opere prestate, quando il servizio della biblioteca lo richieda.

Art. 12 – Per giustificati motivi di studio, il responsabile della biblioteca potrà prolungare il prestito fissandone il periodo e annotando sulla scheda la proroga concessa.

Art. 13 – Gli ammessi al prestito sono tenuti a comunicare ogni cambio di indirizzo, a denunciare lo smarrimento o il deterioramento delle opere avute in prestito entro la data prevista per la restituzione.

Art. 14 – Non è disponibile il servizio di fotocopie e scansioni del materiale non soggetto al prestito.

Art. 15 – La connessione a internet della sezione non è predisposta per ampliare la possibilità di ricerca bibliografica, estendendola a SBN, agli OPAC tematici, alle varie risorse documentarie in relazione della specializzazione della biblioteca.

 

Responsabile della biblioteca: Andrea Franzosi (347 2535680).